La conclusione del contratto virtuale alla luce della Direttiva Ce 8 giugno 2000, n.31 sul commercio elettronico

Per quanto riguarda la conclusione del contratto virtuale sembra opportuno tenere conto, sin da ora, di quanto recentemente disposto dalla Direttiva CE dell'8 giugno 2000, n.31, sul commercio elettronico.
In particolare si richiamano in questa sede gli artt. 10 e 11 della Direttiva CE 31/2000.
Incominciamo dall'esame dell'art. 11 della Dir. CE 31/2000 che si richiama all'applicabilità del principo illustrato di cui all'art.1335 c.c.
Detto articolo - rubricato, Inoltro dell'ordine - stabilisce al punto 1 - relativamente ai casi in cui il destinatario del servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici - che:
(a) il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica;
(b) l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
In buona sostanza - in senso conforme a quanto stabilito dall'art.1335 c.c. - si deve ritenere operante la presunzione quando la comunicazione sia pervenuta all'indirizzo di posta elettronica delle parti, salva la prova dell'impossibilità - non colpevole - di accedere alla comunicazione.
La regola stabilita dall'art.11.1 Dir. CE 31/2000 è derogabile esclusivamente se nessuna delle parti è consumatore.
Gli Stati membri devono, inoltre, provvedere affinché - sempre salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori - il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili tali da permettere a quest'ultimo di individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine (art.11.2).
Il comma 1, primo trattino - che prevede l'invio al destinatario del servizio della ricevuta dell'ordine da parte del prestatore - e il comma 2 dell'art.11 - relativo alla verificabilità e modificabilità dell'ordine prima dell'invio - non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti (art.11.3).

 

Prof. Avv. Emilio Tosi

Professore Aggregato di Diritto Privato e Diritto delle Nuove Tecnologie
Università di Milano Bicocca

Managing Partner
TOSI & PARTNERS HIGH TECH LEGAL

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