Le responsabilità dei prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione nella Direttiva CE 31/2000 sul commercio elettronico


Il quadro normativo emergente dalla lettura degli artt.12, 13, 14 e 15 della Direttiva CE 31/2000 è, correttamente, favorevole all'esclusione della responsabilità del provider mero fornitore di accesso alla rete Internet .
L'art. 12 della Direttiva citata - rubricato Semplice trasporto "mere conduit" - stabilisce, infatti, che gli Stati membri provvedano affinché nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che il prestatore del servizio:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selelzioni né modifiche le informazioni trasmesse.
Le predette attività di trasmissione e fornitura di accessoincludono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo (art.12.2, Dir. Cit.).
L'art.13 della Direttiva CE 31/2000 disciplina la memorizzazione temporanea, c.d. "caching".
Precisamente stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che il prestatore di servizi:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni indicate in un modo ampìamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso
L'art.14 della Direttiva in parola disciplina il c.d. "hosting".
Precisamente stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore di servizi:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
L'esclusione della responsabilità del prestatore di servizi per hosting non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore (art.14.2, Dir. Cit.).
Resta, ovviamente, impregiudicata - con riferimento agli art.12.3: mere conduit, 13.2: caching, 14.4: hosting, Dir. Cit. - la possibilità, in conformità all'ordinamento interno di ogni Stato membro, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore di servizi impedisca o ponga fine ad una violazione, oltreché - con riferimento esclusivamente all'art.14.4 hosting - la possibilità per gli Stati membri di definire le procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Si richiama, infine, l'art.15 della Direttiva de qua che definisce i termini dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza ad opera dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
Detta norma stabilisce, infatti, che nella prestazione di servizi di mero trasposto di informazioni ( mere conduit, art.12), memorizzazione temporanea automatica (caching, art.13) e memorizzazione a richiesta del destinatario dei servizi (hosting, art.14), gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Gli Stati membri possono, però, stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

 

Prof. Avv. Emilio Tosi

Professore Aggregato di Diritto Privato e Diritto delle Nuove Tecnologie
Università di Milano Bicocca

Managing Partner
TOSI & PARTNERS HIGH TECH LEGAL

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